LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34
INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974
Art. 8
All'onere di L.230.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed il prelevamento della somma di L.150.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 nonchè la riduzione per storno della somma di L.80.000.000 del capitolo 28110 dello stesso esercizio.