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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 34

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 116 del 31 luglio 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di promuovere, nella prospettiva della riforma sanitaria, un intervento pubblico tendente ad assicurare una parificazione delle prestazioni assistenziali a tutti i cittadini ed un' adeguata tutela della maternità, viene istituito, a partire dall'esercizio 1974, un fondo regionale annuo in favore dei comuni, per indennità alle coltivatrici dirette in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico e per iniziative di tutela della maternità.
Tali indennità sono integrative dei contributi previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno. Il fondo è fissato in L.230.000.000 annuali.
Le somme non utilizzate alla fine di ciascun esercizio sullo stanziamento di competenza possono essere utilizzate per lo stesso fine nell'esercizio immediatamente successivo, in aggiunta allo stanziamento di bilancio corrispondente.
Art. 2
Hanno diritto all'indennità, di cui alla presente legge, le coltivatrici dirette intestatarie del rapporto di produzione agricola o comunque iscritte, quali unità attive, alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136 Sito esterno, o che, non ancora iscritte, dimostrino, con idonea documentazione, il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.
Sono escluse dagli stessi benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone, compartecipanti, salariate o braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell' agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.
Art. 3
Alle aventi diritto viene corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno, fino a raggiungere l'80% del reddito medio giornaliero, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della citata legge n. 1204.
In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, viene erogata una analoga indennità pari ai tre quinti integrativi della somma corrisposta alle partorienti ai sensi del comma precedente.
Art. 4
In conformità agli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, i comuni, previi accordi con le casse mutue a cui compete per legge l'assistenza sanitaria, devono assicurare alle gestanti l'effettuazione di almeno tre consulenze ostetriche nel corso del terzo, sesto e nono mese di gravidanza.
I comuni, avvalendosi del proprio personale ostetrico, devono inoltre promuovere, anche tramite i consorzi socio - sanitari, iniziative di educazione psico - profilattica, di igiene della gravidanza e di preparazione al parto.
Art. 5
L'indennità di cui al precedente articolo 3 viene corrisposta in unica soluzione alle aventi diritto da parte dei comuni di residenza, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi entro novanta giorni dall'avvenuto parto o aborto, al sindaco del comune.
Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto - legge 15 ottobre 1936 n. 2128, e, in caso di aborto, un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell' aborto.
Il comune provvede d' ufficio all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, per la corresponsione dell'indennità.
Art. 6
Le somme erogate vengono rimborsate ai comuni ogni sei mesi dall'amministrazione regionale, che vi provvede con deliberazione della giunta regionale.
A tal fine, i comuni inviano alla giunta regionale il rendiconto dei pagamenti effettuati, gli elenchi delle lavoratrici alle quali è stata erogata l'indennità nonchè un resoconto dell'attività svolta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge.
Le somme rimborsate ogni sei mesi ai comuni saranno aumentate del 6% per spese di funzionamento e svolgimento del servizio.
Art. 7
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi successivamente al primo aprile 1974 e cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale o regionale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'articolo 1 un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno e della presente legge.
Per gli eventi verificatisi tra il 1 aprile 1974 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 5 decorre da quest' ultima data.
Art. 8
All'onere di L.230.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed il prelevamento della somma di L.150.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio 1974 nonchè la riduzione per storno della somma di L.80.000.000 del capitolo 28110 dello stesso esercizio.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.150.000.000
Cap.28110 " Manutenzione delle aree di bonifica "
L.80.000.000
Totale L.230.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.15505 " Contributi ed interventi per la tutela della maternità "( cni) - (Titolo I - Sezione III - Categoria 4a - Rubrica 3a)
L.230.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 30 luglio 1974

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