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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Art. 3
I contratti di ricerca possono essere stipulati con gli studenti di cui all'articolo 1, che:
- nell'anno accademico 1974- 75 prendano iscrizione al V anno di corso;
- non abbiano superato il 25 anno di età;
- abbiano superato tutti gli esami dei primi tre anni e almeno due esami del IV anno previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di facoltà, riportando una votazione media non inferiore a 26/ 30.
Gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente della provincia di residenza. Se non sono residenti nel territorio regionale gli aspiranti dovranno presentare domanda al presidente dell'amministrazione provinciale dove ha sede l'università alla quale sono iscritti.
Le amministrazioni provinciali dovranno provvedere, oltre alla pubblicazione del bando, all'espletamento del concorso entro e non oltre il 10 febbraio 1975.

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