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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 40

CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 124 del 20 agosto 1974

Art. 9
Nel corso della delega, il Consiglio e la Giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate con la presente legge.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.

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