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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1974, n. 41

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLA CULTURA E DEI CONGRESSI DI BOLOGNA S.P.A."(SO.GE.PA.CO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 22 agosto 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla "Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna - SpA" promossa dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Amministrazione provinciale di Bologna e dall'Ente autonomo per le fiere di Bologna.
Art. 2
L'oggetto della Società è il seguente:
a) organizzare lo svolgimento di congressi e convegni nazionali ed internazionali, nonché manifestazioni a carattere locale;
b) promuovere l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature costituenti il Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna, per spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive.
Art. 3
Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio d'amministrazione della Società. Tali rappresentanti rispondono della loro attività al Consiglio regionale.
Art. 4
Con la presente legge si intendono approvati gli allegati 1 e 2. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo fra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, all'approvazione di esso con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 5
I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato allo scopo.
Art. 6
Al momento della costituzione della Società la Regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per un importo complessivo di L.30 milioni del capitale sociale.
All'onere di cui al precedente comma la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio medesimo.
Art. 7
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap.76100 "Partecipazione della Regione alla "Società per la gestione del Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna SpA" "(cni) - (Titolo II, sezione 5ª, categoria 12ª, rubrica III "Partecipazioni a società ed enti a finalità diverse").
L.30.000.000
b) Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 "Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione".
L.30.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 agosto 1974

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