LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E LORO CONSORZI PER L'AVVIO ED IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' TERMALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 27 agosto 1974
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Giunta regionale entro 60 giorni (sessanta) dall'entrata in vigore della presente legge.