Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E LORO CONSORZI PER L'AVVIO ED IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' TERMALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 27 agosto 1974

Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Giunta regionale entro 60 giorni (sessanta) dall'entrata in vigore della presente legge.

Espandi Indice