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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E LORO CONSORZI PER L'AVVIO ED IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' TERMALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 27 agosto 1974

Art. 5
Nella concessione dei contributi verrà tenuto conto delle domande connesse alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) qualificazione, sotto l'aspetto sanitario, delle restazioni di assistenza termale, anche con l'acquisto di attrezzature di tipo diagnostico e terapeutico inerenti la specificità delle acque e con la costruzione, l'adattamento o l'ampliamento di strutture e reparti;
b) organizzazione di servizi di rilevazione statistica epidemiologica, attuazione di indagini documentative di particolari patologie comuni a determinati gruppi di utenti;
c) ricerche ed interventi per sistemazione dei bacini e delle sorgenti, al fine di preservare ed incrementare il patrimonio idrologico.

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