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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE, ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E LORO CONSORZI PER L'AVVIO ED IL MIGLIORAMENTO DI ATTIVITA' TERMALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 27 agosto 1974

Art. 6
Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L.200.000.000.
All'onere di cui al 1 comma del presente articolo l'amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo:
a) quanto a L.100.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " quota residua della somma assegnata dallo Stato per l'esercizio 1973 in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, secondo quanto consentito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.100.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 relativo al fondo per i programmi regionali di sviluppo assegnato in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per l'esercizio 1974.

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