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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. 51

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 168 del 25 novembre 1974

Titolo I
SERVIZI OPERANTI NEL TERRITORIO DEI CONSORZI SOCIO - SANITARI (SERVIZI DI PRIMO LIVELLO)
Art. 2
I contributi di cui alla lett. a), secondo comma, dell'articolo precedente sono destinati in via prioritaria all'istituzione dell'ufficio sanitario consortile nonchè all'istituzione, al funzionamento e al potenziamento di servizi di prevenzione operanti nel territorio del consorzio, che siano gestiti dal consorzio stesso o con questo convenzionati, ovvero siano gestiti dai Comuni sulla base di un piano di attività coordinato in sede consortile.
Detti servizi debbono essere finalizzati a programmi di prevenzione in campo sanitario e sociale concernenti in particolare le materie elencate nel primo comma dell'articolo precedente, secondo le direttive programmatiche di cui al quarto comma dell'art. 1.
La Regione Emilia - Romagna cessa dall'erogare i contributi previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 249 Sito esterno e della legge 25 luglio 1956, n. 837 Sito esterno salvo che per le convenzioni in vigore, fino alla loro scadenza.
Al funzionamento dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermovenerei, di cui al comma precedente, provvedono i Consorzi o con gestioni dirette o tramite apposite convenzioni.
Art. 3
I contributi ai Consorzi per i servizi sanitari e sociali, di cui all'articolo precedente, sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, con le seguenti modalità:
a) per il 5% dello stanziamento, in proporzione diretta alla superficie dei Comuni associati nel Consorzio;
b) per il 90% dello stanziamento, in proporzione diretta alla popolazione residente nei Comuni associati nel consorzio, calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento;
c) per il 5% dello stanziamento in proporzione diretta, per ciascun Consorzio, alla popolazione calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento e residente nei territori dei Comuni elencati nell' art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973 n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno, modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno.
Alla scadenza indicata nel comma precedente, ove non sia stato possibile provvedere alla liquidazione del contributo, è erogato ai Consorzi, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un acconto non superiore alla metà del contributo liquidato nel precedente esercizio.
Sono esclusi dal contributo regionale i Consorzi che nel penultimo anno antecedente a quello del riparto non abbiano impegnato i fondi assegnati dalla Regione ai sensi della presente legge.
Saranno altresì esclusi dal contributo regionale i Consorzi che non abbiano stanziato nella parte ordinaria del loro bilancio una somma almeno doppia della quota di contributo determinata ai sensi della lettera b) del primo comma.
Art. 4
Al fine di usufruire dei contributi, i Consorzi socio - sanitari debbono presentare alla Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività ed il bilancio di previsione elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività dell'anno precedente, riferita, in particolare, al perseguimento delle finalità della presente legge, nell'ambito delle direttive programmatiche di cui al penultimo comma dell'articolo 1. Dovranno altresì presentare, per la verifica di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, il verbale di chiusura del penultimo anno antecedente a quello del riparto.
I programmi di intervento possono riferirsi, oltre alle attività proprie dei Consorzi, anche alle attività esercitate direttamente dai Comuni facenti parte del Consorzio nei settori di cui al primo comma dell' art. 1, nonchè alle attività dei centri di lotta alle malattie sociali e dei dispensari dermovenerei di cui all'ultimo comma dell'art. 2.
I Consorzi stessi, in tal caso, erogano ai Comuni o agli altri enti i contributi relativi alle attività direttamente esercitate dagli stessi e comprese nei programmi di intervento.
All'atto della concessione del contributo, la Giunta regionale può subordinare l'erogazione dello stesso all'osservanza di determinate condizioni relative al piano di attività del Consorzio.
In caso di inosservanza delle condizioni eventualmente apposte nell'atto di concessione del contributo o in un atto successivo, la Giunta regionale, valutate le ragioni del Consorzio interessato, può disporre, sentito il parere della competente Commissione consiliare, di non erogare il contributo o l'acconto, oppure di ridurre l'importo.
Le Amministrazioni provinciali interessate promuovono e attuano le opportune forme di coordinamento fra le iniziative dei diversi Consorzi ed esprimono il proprio parere sui piani di attività e sulle relazioni di cui al primo comma; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei Comitati provinciali previsti al punto 7 - lett. b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il Comitato circondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i Consorzi costituiti fra i Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'Amministrazione provinciale di Forlì.
Per l'approvazione degli statuti dei Consorzi per i servizi sanitari e sociali, dei regolamenti in materia sanitaria e delle loro modifiche non è richiesto il parere del Consiglio provinciale di sanità.
Titolo II
SERVIZI OPERANTI SU BASE PROVINCIALE (SERVIZI DI SECONDO LIVELLO)
Art. 5
Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art. 1, la Regione Emilia - Romagna eroga alle Province contributi destinati:
a) al funzionamento e al potenziamento dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi per i servizi attribuiti agli stessi dalle vigenti disposizioni di legge e per altri interventi che le Province svolgono in funzione di supporto tecnico ai programmi di prevenzione dei Consorzi;
b) alla lotta contro la tubercolosi, fino allo scioglimento dei Consorzi provinciali antitubercolari ed al riordinamento della materia, che sarà effettuato contestualmente alla delegazione delle funzioni amministrative regionali agli enti locali.
Le Province, nel frattempo, esercitano le funzioni amministrative relative alla erogazione dei contributi di cui all'art. 282 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Per l'approvazione del regolamento contenente norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali di igiene e profilassi e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi, di cui all'art. 1 del RD 16 gennaio 1927, n. 155, e per l'approvazione delle relative modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio provinciale di sanità.
Art. 6
I contributi alle Province di cui all'articolo precedente sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in proporzione alla popolazione residente nel loro territorio, secondo i dati dell'ultimo censimento.
Per l'assegnazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto comma dell'art. 3 e al quinto comma dell'art. 4.
Al fine di usufruire dei contributi, le Province debbono presentare alla Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il piano di attività elaborato per quell'anno ed una relazione di sintesi dell'attività svolta nell'anno precedente, riferita in particolare al perseguimento delle finalità del precedente art. 5, nell'ambito delle raccomandazioni di cui al penultimo comma dell'art. 1.
Titolo III
SERVIZI OPERANTI SU BASE REGIONALE O INTERPROVINCIALE (SERVIZI DI TERZO LIVELLO)
Art. 7
Per il funzionamento e l'incremento dei servizi di cui alla lettera c), secondo comma, dell'art. 1, che normalmente effettuano prestazioni di interesse regionale o comunque interprovinciali, la Regione Emilia - Romagna eroga contributi agli enti gestori di tali servizi.
I contributi di cui al precedente comma sono a carattere annuo continuativo. La misura dei contributi e le modalità di funzionamento dei servizi sono stabiliti con convenzione tra l'amministrazione interessata e la Regione.
La Regione può altresì stipulare convenzioni con consorzi per i servizi sanitari e sociali per il finanziamento di speciali programmi in singoli settori di intervento, oltre i contributi previsti dall'art. 3.
Le convenzioni di cui al precedente comma sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
L'entità del contributo annuale è commisurata:
- al programma di lavoro che deve essere svolto;
- alle attrezzature che gli enti gestori mettono a disposizione;
- agli oneri di gestione.
Art. 8
La Giunta regionale delibera i contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 sulla base dei piani di attività degli istituti e organismi interessati, tenendo conto delle finalità della presente legge.
Con lo stesso atto di concessione del contributo sono determinate le condizioni cui è subordinata la erogazione del contributo stesso. La Giunta regionale può altresì riservarsi di impartire istruzioni per l'utilizzazione dei fondi assegnati.
Art. 9
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Per gli interventi della Regione di cui alla presente legge sono autorizzate, a partire dall' esercizio 1974, le seguenti spese:
a) L.2.800.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 2;
b) L.860.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 5;
c) L.330.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 7;
d) L.60.000.000 per gli interventi finanziari di cui all'art. 8.
All'onere per l'anno 1974, ammontante a lire 4.050.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante la riduzione per gli importi a fianco indicati dei seguenti capitoli di spesa:
Cap. 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio 1974 L.2.850.000.000
Cap. 15570 " Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi " L.700.000.000
Cap. 22100 " Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per il servizio di assistenza domiciliare " L.500.000.000
Art. 10
Variazioni di bilancio
Al bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento:
Cap.15470 " Concorso nella spesa per la istituzione, il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale operanti esclusivamente nell' ambito territoriale dei Consorzi socio - sanitari costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972, n. 10 "( cni) - (titolo I - sezione 3a - categoria 4a - rubrica 3a)
L.2.800.000.000
Cap.15480 " Contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento ed il funzionamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale richiedenti strutture organizzative di dimensione provinciale " ( cni) (titolo I - sezione 3a - categoria 4a - rubrica 3a)
L.860.000.000
Cap.15490 " Contributi ad enti diversi per il funzionamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria e sociale richiedenti strutture organizzative di dimensione regionale ed interprovinciale " ( cni) (titolo I - sezione 3a - categoria 4a - rubrica 3a)
L.330.000.000
Cap.15515 " Contributi ad istituti ed organismi pubblici o privati che assolvono compiti di studio promozione ed informazione di rilevante interesse regionale, nei settori della prevenzione "( cni) - (titolo I - sezione 3a - categoria 4a - rubrica 3a)
L.60.000.000
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.2.850.000.000
Cap.15570 " Contributi e sussidi per la lotta contro la tubercolosi "
L.700.000.000
Cap.22100 " Assegni ad enti ed istituti diversi di assistenza per il servizio di assistenza domiciliare "
L.500.000.000
Art. 11
Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di richiesta dei contributi di cui agli articoli 4 e 6, per l'anno 1974, unitamente ai programmi di intervento, debbono essere presentati alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e i contributi sono liquidati, con deliberazione della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.
Limitatamente ai suddetti contributi non si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3.
Le somma di cui al primo comma, eventualmente non impegnate nel primo anno di applicazione della presente legge, possono essere utilizzate nel successivo esercizio.

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