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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. 55

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1974, N. 28 "INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ACQUEDOTTISTICHE NEL TERRITORIO REGIONALE"

(Legge di pura modifica della L.R. 10 luglio 1974 n. 28 ora di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 182 del 21 dicembre 1974

ARTICOLO UNICO
L'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28, è così modificato:
" Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 7 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'esercizio 1974 e per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui, comunque non superiore ai trenta anni, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di L.100 milioni. Qualora la Regione debba intervenire nel pagamento delle rate d' ammortamento, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 7, oltre il limite delle somme stanziate nel fondo di garanzia dell'esercizio di competenza o conservate tra i residui, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sarà disposta la necessaria integrazione del fondo stesso mediante prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d' ordine. Per l'esercizio finanziario 1974, all'onere di lire 100.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al Capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio medesimo ".

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