Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. 56

EROGAZIONE ALL'ENTE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO -) ERVET - SPA - DI UN CONTRIBUTO DI LIRE UN MILIARDO PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' E LO SVILUPPO IN CONFORMITA' AI PROGRAMMI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 21 dicembre 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere, a norma dell'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1973 n. 44, un contributo di L.1.000.000.000 all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio " ERVET - SpA ", per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.
Art. 2
Il contributo, di cui al precedente articolo, dovrà essere utilizzato:
a) per la predisposizione di aree industriali attrezzate da realizzarsi attraverso la partecipazione a iniziative dei comuni volte all'acquisizione di terreni;
la promozione di centri per servizi sociali collettivi; l'installazione di impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente nelle suddette aree attrezzate;
b) per il finanziamento attraverso programmi operativi approntati dall'ERVET, secondo le indicazioni della Regione, di programmi di ricerca scientifica e tecnologica applicata nei diversi comparti produttivi;
c) per l'attività di servizio a favore delle imprese nei campi dell'assistenza tecnica generale, dell'assistenza creditizia e delle attività promozionali e di mercato.
Alla concessione del contributo per l'esercizio 1974 provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
All'onere di L.1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 e la riduzione per pari importo del fondo di cui al Capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo, sul quale è stata prevista la quota per l'anno 1974 dei fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo spettante alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap.75200 " Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.1.000.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.70060 " Contributo all'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio ERVET SpA - per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali " (cni) - (titolo II - sezione 4a - categoria 11a - rubrica 9a)
L.1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 dicembre 1974.

Espandi Indice