Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3

INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975

Art. 2
Per centro socio - sanitario si intende la struttura o il complesso delle strutture in cui hanno sede i servizi sanitari e sociali dei comuni e dei consorzi di cui all'articolo precedente e, in particolare, la sede dei consorzi stessi nonchè dei:
- servizi di igiene pubblica
- servizi veterinari
- servizi di medicina preventiva e sociale
- servizi di assistenza sociale
- servizi del poliambulatorio specialistico
- servizi di riabilitazione.
I contributi di cui al precedente articolo sono destinati alla realizzazione di centri socio - sanitari attuati direttamente dai consorzi stessi oppure da comuni e province facenti parte del consorzio, sulla base di un programma di interventi predisposto in sede consortile.
Nel caso che la realizzazione dei centri socio - sanitari sia attuata dai comuni o dalle province, ai sensi del precedente comma, i consorzi per i servizi sanitari e sociali erogano agli enti interessati i contributi relativi alle realizzazioni stesse.

Espandi Indice