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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975

Art. 15
Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive L.7.500 milioni.
Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 7,50% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.615.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui in sede di contrattazione dei mutui l'operazione finanziaria di cui al primo comma del presente articolo risulti meno onerosa di quanto previsto nel quarto comma, o che la stessa operazione debba essere dilazionata nel tempo, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza nel tempo, saranno regolati annualmente con legge di bilancio.
Alla maggiore spesa di L.615.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del DPR 29 settembre 1973 n. 599 Sito esterno.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

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