Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1975

Art. 6
La Regione è autorizzata a provvedere:
a) alla propaganda forestale; all'assistenza e propaganda intese alla estinzione degli incendi boschivi;
b) alla manutenzione delle opere di bonifica montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani in diretta esecuzione o in concessione ai consorzi di bonifica montana e ad altri enti;
c) ai vivai forestali;
d) ad interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

Espandi Indice