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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6

INTERVENTI PER LA FORESTAZIONE NEL TERRITORIO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO(1)

Art. 13
Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese:
- per gli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2: L.7.500.000.000 per l'esercizio 1974;
- per i contributi alle aziende consorziali di cui all'articolo 3: L.110.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 4: L.200.000.000 per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per i contributi di cui all'articolo 5: una maggiore spesa di L.40.000.000 per gl'interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976;
- per gli interventi di cui all'articolo 6, in ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, rispettivamente:
lettera a): L.10.000.000;
lettera b): L.850.000.000;
lettera c): L.400.000.000;
lettera d): L.100.000.000.
Per l'attuazione degli interventi di forestazione pubblica di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1977 la somma complessiva di lire 15.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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