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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 25 gennaio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'amministrazione regionale, per le materie di sua competenza, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 a concedere contributi alle sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute sulla base di programmi presentati dalle stesse per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione, alla propaganda, all'organizzazione, all'assistenza ed alla tutela della cooperazione. In particolare detti contributi verranno concessi per lo sviluppo della cooperazione nelle zone ove essa è meno diffusa e per l'incremento della stessa nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo cooperativo.
Art. 2
Per ottenere i contributi di cui all'art. 1 le sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda alla presidenza della giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, indicando altresì il periodo nel quale l'iniziativa verrà attuata.
I programmi dovranno specificare in modo dettagliato le modalità di attuazione delle iniziative da intraprendere e dovranno essere accompagnati da un preventivo analitico di spesa indicante tutti i costi, compresi quelli generali, previsti dalle associazioni cooperative per l'attuazione del programma.
La giunta regionale, avvalendosi del concorso della competente commissione consiliare, determina le percentuali massime di contributo da erogare, sulla base degli indirizzi programmatici generali e delle particolari esigenze di sviluppo del settore cooperativo.
La giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di un intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato e valutata la congruità del preventivo analitico di spesa allegato alla domanda, delibera la concessione del contributo nei limiti di cui al comma precedente, indicandone le modalità di erogazione.
Art. 3
I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 dovranno presentare, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 2, una dettagliata relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.
In caso di mancata presentazione della relazione nei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato, in tutto in parte, con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.
Art. 4
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L.400.000.000 di cui L.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 e L.200.000.000 a carico dell' esercizio finanziario 1975.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1974, ammontanti complessivamente a L.200.000.000, si provvede con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso esercizio mediante prelievo di pari somma dal fondo di cui al capitolo 75100.
Art. 5
Al bilancio di previsione per il 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a)variazioni in diminuzione:
Capitolo75100" Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.200.000.000
b) variazioni in aumento:
Capitolo70160 " Contributi alle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione " (titolo II - Sez. IV - Categoria 11a - Rubrica 10a)( cni)
L.200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 gennaio 1975

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