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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 8

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE, L'IMPIANTO E L'ARREDAMENTO DI ASILI NIDO GIA' FINANZIATI NEGLI ESERCIZI 1972 - 1973 - 1974 A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 25 gennaio 1975

INDICE

Art. 1 - La Regione eroga dei contributi quale concorso
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione eroga dei contributi quale concorso
" una tantum " in conto capitale alle spese sostenute dai comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido già finanziati negli esercizi 1972 - 1973 - 1974 a norma delle vigenti leggi statali e regionali limitatamente all'esercizio 1975.
Art. 2
Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è concesso ai comuni e consorzi di comuni nella misura massima di lire 60.000.000 per ogni asilo nido secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio regionale con apposita deliberazione.
Art. 3
All'onere finanziario di lire 1.499.000.000 derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1975, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, e con la destinazione a tale fine:
a) L.1.143.000.000, quale quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione con legge regionale del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973;
b) L.356.000.000, quale quota ancora disponibile del fondo (ex art. 9 della legge 16- 5- 1970, n. 281 Sito esterno) per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al cap. 75200 del bilancio 1974, tramite il trasferimento della stessa all'esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 gennaio 1975

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