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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1975, n. 13

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, INTENDONO INSEDIARSI IN AREE DESTINATE DAI COMUNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 dell' 1 marzo 1975

INDICE

Art. 12 - Autorizzazione di spesa
Art. 13 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna concede alle imprese artigiane e a gruppi di imprese associate o consorziate nelle forme di legge un contributo per l'acquisizione di aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi all'interno delle zone destinate a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Condizione per ottenere il contributo è che per tali opere si utilizzino aree concesse dai Comuni o dai loro consorzi in diritto di superficie o cedute in proprietà alle imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, o comprese nell'ambito di lottizzazioni convenzionate di iniziativa comunale ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni.
Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, lettere b, c, d, e, f, g, della legge 29 settembre 1964, n. 847 Sito esterno.
Il contributo viene concesso ai gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, e alle singole imprese per:
a) l'acquisizione di aree, qualora la stessa sia avvenuta tanto direttamente quanto da parte dei Comuni o consorzi fra Comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione sulle aree di cui al punto precedente, qualora le stesse siano state eseguite sia direttamente che da parte dei Comuni o consorzi fra Comuni;
c) l'acquisizione di aree nelle quali le opere di urbanizzazione siano già state eseguite da parte dei Comuni o consorzi fra Comuni.
Art. 2
Al fine di ottenere la concessione del contributo, le imprese artigiane e i gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge inoltrano domanda entro il 30 giugno o il 31 dicembre di ciascun esercizio, indirizzandola al Comune nel cui territorio sono localizzate le aree da urbanizzarsi o urbanizzate.
Le domande, deliberate dall'organo rappresentativo del gruppo di imprese artigiane consorziate o associate nelle forme di legge o presentate dalle singole aziende artigiane, dovranno essere accompagnate, rispettivamente, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o da un certificato comprovante la qualifica artigiana.
Ciascuna domanda dovrà inoltre essere corredata di:
- copia del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con allegato computo metrico estimativo, dal quale risulti il costo dell'area che si intende acquisire o urbanizzare, e relazione illustrativa nei casi di cui al precedente articolo 1 lett. a) e b);
- piano finanziario dal quale risulti il costo, comprensivo delle opere di urbanizzazione dell'area che si intende acquisire, e relazione illustrativa, nel caso di cui al precedente articolo 1, lett. c).
In ogni caso il richiedente dovrà indicare quali altri contributi abbia richiesto o ottenuto per le opere di urbanizzazione e per l'acquisto delle aree sulle quali intende insediarsi per svolgere la propria attività.
Art. 3
Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande i Comuni, dopo aver verificato la effettiva destinazione a insediamento produttivo, ai sensi delle citate leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 17 agosto 1942, n. 1150, delle aree per le quali si intendono utilizzare i contributi richiesti, e sentita la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, formulano una graduatoria delle iniziative che si intendono ammettere a contributo con l'indicazione della somma in capitale dichiarata ammissibile.
La graduatoria delle iniziative deve essere inviata entro il termine di cui al primo comma all'esame della commissione tecnica regionale costituita a norma dell'art. 6 della presente legge.
Art. 4
Entro trenta giorni dal ricevimento delle graduatorie trasmesse dai Comuni, la commissione tecnica regionale di cui all'art. 6 verifica la concreta aderenza delle iniziative agli indirizzi programmatici generali della Regione e alle eventuali linee di programmazione comprensoriale, formulando un proprio motivato parere in ordine alla ripartizione fra i vari Comuni dei fondi disponibili.
Il parere della commissione indicherà anche le priorità da seguire nella realizzazione dei piani di intervento.
La commissione, sulla base delle particolari esigenze di riequilibrio del territorio regionale, può invitare i Comuni ad apportare modifiche ai piani, ferma restando la possibilità da parte del Comune di riconfermare il piano stesso con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 5
Il 70% dei fondi di cui all'art. 12 della presente legge verrà destinato alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 nei seguenti Comuni:
PROVINCIA DI FERRARA
- Codigoro;
- Comacchio;
- Ostellato.
PROVINCIA DI FORLI'
- Cesena;
- Forlì;
- Rimini;
- San Clemente.
PROVINCIA DI PIACENZA
- Borgonovo Val Tidone;
- Carpaneto Piacentino;
- Cortemaggiore;
- Monticelli d' Ongina;
- Ponte dell'Olio.
Il restante 30% dei fondi verrà destinato ad analoghe iniziative nei rimanenti Comuni della regione.
Art. 6
La commissione tecnica regionale è nominata dal Presidente della Regione ed è composta:
- dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato, con funzioni di presidente;
- da tre funzionari della Regione designati dalla Giunta regionale fra quelli che prestano la propria attività nei settori dell'artigianato, dell'industria e della programmazione;
- da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato, designato dalla commissione stessa;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della regione, designate dalle organizzazioni stesse;
- da tre esperti nominati dal Consiglio regionale.
Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le spese di funzionamento della commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.
Art. 7
La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, sentito il parere delle organizzazioni sindacali regionali artigiane e tenuto conto delle determinazioni e graduatori stabilite dalla commissione tecnica regionale, ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi che verranno stanziati secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge, nel rispetto delle percentuali indicate nel precedente articolo 5.
Con le stesse deliberazioni la Giunta regionale stabilisce la percentuale del contributo da applicare sulla somma dichiarata ammissibile dal Comune territorialmente competente, variandola fra un minimo del 20% ed un massimo del 50% in rapporto al tipo di iniziativa e al carattere singolo o associato del soggetto aziendale che la intraprende.
Art. 8
Il Comune è delegato a deliberare, sulla base del piano degli interventi e secondo le indicazioni di cui all'art. 7, la concessione dei contributi indicandone di volta in volta le modalità di erogazione.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione del Consiglio comunale.
L'amministrazione comunale verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici.
I contributi ai soggetti beneficiari saranno erogati dal sindaco del Comune delegato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e degli atti comprovanti l'acquisizione delle aree attrezzate.
A tal fine sono autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale apposite aperture di credito a favore dei sindaci predetti, sia in conto competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato alle singole amministrazioni comunali ai sensi del precedente articolo 7.
I Comuni dispongono l'erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma del sindaco e del responsabile della ragioneria comunale.
Per la disciplina delle aperture di credito di cui al V comma si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 56 e 61 del RDL 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, il Consiglio e la Giunta regionale possono impartire direttive ai Comuni.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente e siano stati sentiti i Comuni stessi.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 10
La revoca nei confronti di un solo Comune è ammessa, per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione della legge o delle direttive regionali.
La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i Comuni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.
I rapporti finanziari con i Comuni saranno definiti mediante riconoscimento alle amministrazioni comunali di una percentuale da calcolarsi sull'ammontare del contributo erogato a favore delle imprese artigiane che si insediano nel Comune stesso. Tale percentuale è stabilita dal Consiglio regionale.
Art. 11
Le delega ai Comuni delle funzioni di cui alla presente legge ha carattere transitorio ed è efficace fino all'entrata in vigore di leggi organiche di delega in materia d' artigianato.
Art. 12
Autorizzazione di spesa
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1975, dotati di uno stanziamento la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante, l'accensione di mutui passivi per pari importo nei modi indicati al successivo articolo 13.
Art. 13
Copertura finanziaria
Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia - Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni, per gli esercizi stessi, della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 febbraio 1975

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