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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 1
Finalità e durata della legge
La Regione Emilia - Romagna intende promuovere lo sviluppo del turismo e il suo adeguamento alle esigenze dell'attuale domanda, nel rispetto e con la salvaguardia dei valori naturali, ambientali e culturali, mediante interventi finanziari a favore di enti locali territoriali e degli altri enti di cui al successivo art. 2 per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per il turismo sociale, nonchè a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per lo sviluppo delle forme associate.

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