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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 12
Domanda di contributi da parte di enti locali territoriali
Le domande degli enti di cui al primo comma dell' art. 2, nonchè quelle degli enti provinciali del turismo, e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, salvo il disposto di cui al successivo articolo 14, devono essere indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia in cui si intende realizzare l'iniziativa.
Per gli interventi da realizzare nei comuni del circondario di Rimini, tali domande vanno indirizzate al presidente del comitato circondariale.
Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto di massima e dal piano finanziario.

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