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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 14
Iniziative da realizzarsi dalle province interessate
Entro il termine indicato nel precedente articolo, le amministrazioni provinciali dovranno deliberare le iniziative che intendono realizzare direttamente nell'ambito provinciale, approvando i relativi progetti di massima.
Per la realizzazione delle proprie iniziative, le province potranno utilizzare i fondi loro assegnati entro i limiti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di formulazione dei criteri di intervento di cui all'art. 9 della presente legge.
La provincia di Forlì, qualora intenda realizzare iniziative in uno dei comuni del circondario di Rimini, dovrà avanzare istanza al presidente del comitato circondariale nei modi indicati all'art. 12 ed entro i termini indicati all'art. 13 della presente legge.

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