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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 16
Assegnazione e concessione dei contributi
I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini sulla base delle direttive della Regione, sentito il parere degli EEPPT e previa consultazione degli enti e delle categorie interessate, provvederanno alla assegnazione dei contributi.
Non appena esecutive le deliberazioni di assegnazione, il presidente della giunta provinciale e del comitato circondariale di Rimini provvederanno a trasmetterle entro otto giorni alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e a darne comunicazione ai richiedenti ammessi, i quali, entro i termini fissati dai predetti enti, dovranno fornire la documentazione definitiva.
Sulla base della documentazione definitiva e della risultanza istruttoria, qualora positiva, il presidente della giunta provinciale e il presidente del comitato circondariale di Rimini provvederanno alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere dovranno essere ultimate o la data entro la quale dovranno essere attuati gli acquisti.

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