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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 17
Erogazione dei contributi
I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'art. 5, lettera c), e agli enti di cui all' art. 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa dal presidente della giunta provinciale o del comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura od acquisto.
I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali e agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi, sui quali la erogazione sarà effettuata per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione della avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa.
Ai fini della erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle giunte provinciali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole province od al circondario di Rimini in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.
I presidenti delle province e del comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito medesima.
Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle province e del circondario.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal numero 56 al numero 61, compresi, del RD 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni. La Regione Emilia - Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.
I contributi in conto interessi a favore di operatori privati e a favore degli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione da adottarsi dalla giunta provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura o acquisto.
Qualora l'istituto bancario, al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo, avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corrisponderà il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso, che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario.
Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario.
Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al terzo comma del precedente articolo 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo.
Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, termini da prorogarsi una sola volta, le province e il circondario di Rimini provvederanno alla revoca della concessione.
La Regione, sulla base del predetto atto di revoca, provvederà al recupero dei contributi eventualmente erogati.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dal presidente della giunta provincale o dal comitato circondariale di Rimini, in sede di provvedimento di erogazione, in misura proporzionale alla spesa accertata.

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