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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 2
Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale o contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle comunità montane, per la realizzazione o il miglioramento:
a) di opere, impianti e servizi siti nel territorio regionale, destinati ad uso pubblico, idonei a migliorare l'offerta turistica e a promuovere e sviluppare il movimento dei turisti;
b) di complessi ricettivi extralberghieri di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 Sito esterno.
I contributi relativi alle iniziative indicate al punto a) possono essere concessi anche alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e agli enti provinciali per il turismo nonchè a società costituite fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, associazioni per il tempo libero e il turismo sociale e privati a condizione che nella società vi sia la partecipazione di uno o più enti locali territoriali interessati e vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico.
I contributi relativi alle iniziative di cui al punto
b) possono essere concessi altresì ad enti pubblici ed enti di diritto pubblico, ad enti ed associazioni per il turismo sociale e il tempo libero, alle cooperative nonchè a società costituite fra due o più enti e/ o associazioni che possono, singolarmente, essere destinatari dei contributi regionali.

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