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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 24
Finanziamento della spesa per la garanzia fidejussoria
Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 22 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio 1975 e per tutta la durata dell' ultimo dei limiti d' impegno ventennale iscritto a bilancio ai sensi del precedente art. 21, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di L.50.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria viene assicurata mediante il prelevamento dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, in applicazione della legge 22 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.

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