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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 3
Interventi a favore degli enti di cui all'art. 2
Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente articolo sono determinati, alternativamente, nel modo seguente:
a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell' Appennino emiliano - romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei seguenti comuni del basso ferrarese: Berra, Mesola, Goro, Comacchio, Ostellato, Codigoro, Lagosanto;
b) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% sull'intera spesa riconosciuta ammissibile, nelle restanti zone del territorio regionale;
in alternativa possono essere concesse le seguenti provvidenze:
c) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto a);
d) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 6% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.

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