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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 4
Interventi finanziari a favore di operatori privati
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per:
a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri.
Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato;
b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti con esclusione degli alberghi di lusso;
c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature direttamente collegate agli esercizi alberghieri per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati.

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