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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 5
Determinazione dei contributi a favore di operatori privati
Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo, a favore di operatori privati, sono così determinati:
a) contributi annui costanti ventennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto a) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo concesso e non superiore, in ogni caso, alla somma di lire 300.000.000;
b) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto b) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a lire 100.000.000;
c) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto c) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a lire 100.000.000;
d) in alternativa ai contributi annui costanti di cui al punto b) del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto b) del precedente articolo il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a lire 30 milioni;
e) in alternativa ai contributi costanti annui di cui al punto c) del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosicuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto c) del precedente articolo, il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a lire 30 milioni.
Qualora le iniziative di cui al precedente articolo 4 vengano realizzate nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei comuni del basso ferrarese, indicati al punto a) dell'art. 3 della presente legge, i contributi annui costanti possono essere elevati al 6,50% per quanto riguarda le lettere a) e b), e al 7% per la lettera c), ed i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 35%.

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