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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 7
Rapporti con Istituti di Credito
Ai fini della concessione dei contributi costanti annuali previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 5 e sui prestiti cambiari previsti all'articolo 6, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e con altri istituti specializzati per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui e dei prestiti cambiari.
Il richiedente potrà tuttavia rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionati.

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