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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

Art. 9
Programma di interventi e ripartizione dei fondi
I contributi relativi alle opere di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge, saranno concessi solo per iniziative da realizzarsi nelle zone che saranno determinate dal Consiglio regionale, conformemente agli obiettivi di riequilibrio dell'offerta turistica. Le deliberazioni, relative a tale determinazione, dovranno essere adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le iniziative da finanziarsi sull'esercizio 1975 ed entro il 30 novembre dell' anno precedente, per le iniziative da finanziarsi sugli esercizi successivi al 1975.
I contributi per l'arredamento di nuovi alberghi potranno essere concessi solo per le zone indicate al precedente comma.
Il Consiglio regionale, inoltre, su proposta della Giunta, provvederà annualmente, tenute presenti le indicazioni programmatiche di cui al precedente articolo:
a) alla ripartizione dei fondi;
b) alla formulazione dei criteri di interventi, riferiti alle varie zone del territorio regionale, per le iniziative da ammettere a contributo tra quelle previste dagli artt. 2 e 4 della presente legge.

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