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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 16

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA TRASFORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 15 marzo 1975

INDICE

Art. 1 - Finalità e durata della legge
Art. 2 - Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali
Art. 3 - Interventi a favore degli enti di cui all'art. 2
Art. 4 - Interventi finanziari a favore di operatori privati
Art. 5 - Determinazione dei contributi a favore di operatori privati
Art. 6 - Contributi su prestiti cambiari
Art. 7 - Rapporti con Istituti di Credito
Art. 8 - Indicazioni programmatorie
Art. 9 - Programma di interventi e ripartizione dei fondi
Art. 10 - Deleghe delle funzioni amministrative
Art. 11 - Modalità per la presentazione delle domande da parte degli operatori privati e da parte degli enti interessati al turismo sociale di cui all'articolo 2
Art. 12 - Domanda di contributi da parte di enti locali territoriali
Art. 13 - Termini per la presentazione delle domande
Art. 14 - Iniziative da realizzarsi dalle province interessate
Art. 15 - Inizio delle opere e degli impianti
Art. 16 - Assegnazione e concessione dei contributi
Art. 17 - Erogazione dei contributi
Art. 18 - Vincolo di destinazione
Art. 19 - Revoca della concessione
Art. 20 - Non cumulabilità dei contributi
Art. 21 - Finanziamento della legge
Art. 22 - Garanzia fidejussoria a favore degli enti locali territoriali
Art. 23 - Modalità per usufruire della garanzia fidejussoria
Art. 24 - Finanziamento della spesa per la garanzia fidejussoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e durata della legge
La Regione Emilia - Romagna intende promuovere lo sviluppo del turismo e il suo adeguamento alle esigenze dell'attuale domanda, nel rispetto e con la salvaguardia dei valori naturali, ambientali e culturali, mediante interventi finanziari a favore di enti locali territoriali e degli altri enti di cui al successivo art. 2 per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per il turismo sociale, nonchè a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per lo sviluppo delle forme associate.
Art. 2
Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale o contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle comunità montane, per la realizzazione o il miglioramento:
a) di opere, impianti e servizi siti nel territorio regionale, destinati ad uso pubblico, idonei a migliorare l'offerta turistica e a promuovere e sviluppare il movimento dei turisti;
b) di complessi ricettivi extralberghieri di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 Sito esterno.
I contributi relativi alle iniziative indicate al punto a) possono essere concessi anche alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e agli enti provinciali per il turismo nonchè a società costituite fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, associazioni per il tempo libero e il turismo sociale e privati a condizione che nella società vi sia la partecipazione di uno o più enti locali territoriali interessati e vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico.
I contributi relativi alle iniziative di cui al punto
b) possono essere concessi altresì ad enti pubblici ed enti di diritto pubblico, ad enti ed associazioni per il turismo sociale e il tempo libero, alle cooperative nonchè a società costituite fra due o più enti e/ o associazioni che possono, singolarmente, essere destinatari dei contributi regionali.
Art. 3
Interventi a favore degli enti di cui all'art. 2
Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente articolo sono determinati, alternativamente, nel modo seguente:
a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell' Appennino emiliano - romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei seguenti comuni del basso ferrarese: Berra, Mesola, Goro, Comacchio, Ostellato, Codigoro, Lagosanto;
b) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% sull'intera spesa riconosciuta ammissibile, nelle restanti zone del territorio regionale;
in alternativa possono essere concesse le seguenti provvidenze:
c) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto a);
d) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 6% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.
Art. 4
Interventi finanziari a favore di operatori privati
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per:
a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri.
Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato;
b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti con esclusione degli alberghi di lusso;
c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature direttamente collegate agli esercizi alberghieri per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati.
Art. 5
Determinazione dei contributi a favore di operatori privati
Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo, a favore di operatori privati, sono così determinati:
a) contributi annui costanti ventennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto a) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo concesso e non superiore, in ogni caso, alla somma di lire 300.000.000;
b) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto b) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a lire 100.000.000;
c) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto c) del precedente articolo.
L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a lire 100.000.000;
d) in alternativa ai contributi annui costanti di cui al punto b) del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto b) del precedente articolo il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a lire 30 milioni;
e) in alternativa ai contributi costanti annui di cui al punto c) del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosicuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto c) del precedente articolo, il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a lire 30 milioni.
Qualora le iniziative di cui al precedente articolo 4 vengano realizzate nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei comuni del basso ferrarese, indicati al punto a) dell'art. 3 della presente legge, i contributi annui costanti possono essere elevati al 6,50% per quanto riguarda le lettere a) e b), e al 7% per la lettera c), ed i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 35%.
Art. 6
Contributi su prestiti cambiari
A favore degli operatori privati, per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti b) e c) dell'art. 4 e in alternativa alle provvidenze previste nel precedente articolo, possono essere concessi contributi in conto interessi, su prestiti cambiari con ammortamento fino a cinque anni, nella misura massima del 9,50% per interventi da realizzarsi nelle zone dell' Appennino emiliano - romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati nell'articolo 3, e dell'8% per interventi da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.
L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore al 75% della spesa ritenuta ammissibile e, in ogni caso, non superiore a lire 100.000.000.
Art. 7
Rapporti con Istituti di Credito
Ai fini della concessione dei contributi costanti annuali previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 5 e sui prestiti cambiari previsti all'articolo 6, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e con altri istituti specializzati per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui e dei prestiti cambiari.
Il richiedente potrà tuttavia rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionati.
Art. 8
Indicazioni programmatorie
Le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte delle comunità montane e dei comitati comprensoriali, ove costituiti, e in collaborazione con essi, previa consultazione degli enti di cui all'art. 2 della presente legge e delle categorie interessate, provvederanno a formulare alla Giunta regionale indicazioni programmatiche sugli interventi da realizzarsi.
Le indicazioni programmatiche relative agli interventi da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini saranno formulate dal comitato circondariale.
Le indicazioni programmatiche dovranno essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le iniziative da finanziarsi sull'esercizio 1975 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le iniziative da finanziarsi sugli esercizi successivi al 1975.
Art. 9
Programma di interventi e ripartizione dei fondi
I contributi relativi alle opere di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge, saranno concessi solo per iniziative da realizzarsi nelle zone che saranno determinate dal Consiglio regionale, conformemente agli obiettivi di riequilibrio dell'offerta turistica. Le deliberazioni, relative a tale determinazione, dovranno essere adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le iniziative da finanziarsi sull'esercizio 1975 ed entro il 30 novembre dell' anno precedente, per le iniziative da finanziarsi sugli esercizi successivi al 1975.
I contributi per l'arredamento di nuovi alberghi potranno essere concessi solo per le zone indicate al precedente comma.
Il Consiglio regionale, inoltre, su proposta della Giunta, provvederà annualmente, tenute presenti le indicazioni programmatiche di cui al precedente articolo:
a) alla ripartizione dei fondi;
b) alla formulazione dei criteri di interventi, riferiti alle varie zone del territorio regionale, per le iniziative da ammettere a contributo tra quelle previste dagli artt. 2 e 4 della presente legge.
Art. 10
Deleghe delle funzioni amministrative
Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province, ai sensi dell'art. 57 dello statuto regionale, e al comitato circondariale di Rimini per quanto concerne gli interventi da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini.
I rapporti relativi alle funzioni delegate sono così regolati:
a) i criteri deliberati dal Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo hanno valore vincolante;
b) il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono emanare ulteriori direttive riguardanti le funzioni delegate di cui alla presente legge.
Le direttive della Giunta assumono valore vincolante quando sono conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente e sono stati sentiti gli enti delegati.
Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
c) in caso di persistente inerzia dell'ente delegato, la Giunta inviterà l'ente a provvedere entro un determinato termine; decorso il quale, provvederà direttamente al compimento del singolo atto;
d) la revoca della delega a tutti gli enti delegati sarà effettuata con legge; con essa saranno disciplinati anche i rapporti non definiti;
e) la revoca, da effettuarsi con legge, nei confronti di singoli delegati è ammessa nei soli casi di gravi e reiterate violazioni delle direttive regionali o di persistente inerzia, e previa contestazione all'ente delegato;
f) a corrispettivo delle funzioni delegate la Regione corrisponderà alle province ed al circondario di Rimini una percentuale sui fondi assegnati per i soli interventi in conto capitale, il cui importo sarà definito, in collaborazione con i destinatari delle deleghe, in sede di riparto annuale e graverà sul capitolo di spesa previsto per l'assegnazione dei contributi stessi;
g) gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega nell'emanazione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 11
Modalità per la presentazione delle domande da parte degli operatori privati e da parte degli enti interessati al turismo sociale di cui all'articolo 2
Le domande di contributi da parte di privati e da parte degli enti e delle società di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, devono essere indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia nel cui territorio si intende realizzare la iniziativa.
Le domande per le iniziative da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini dovranno, invece, essere indirizzate al presidente del comitato circondariale.
Le domande dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da un piano finanziario se si tratta di opere; da un preventivo di spesa e da una relazione descrittiva, se si tratta di mobili, attrezzature e arredi.
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo o il prestito, nel caso di contributi in conto interessi.
Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite, dovrà essere allegato anche il certificato della cancelleria del tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentare legalmente la società.
Qualora trattisi di una società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.
Il presidente della provincia e del comitato circondariale potrà inoltre richiedere, in sede di istruttoria della pratica, altri documenti che siano ritenuti necessari ai fini della assegnazione dei contributi.
Art. 12
Domanda di contributi da parte di enti locali territoriali
Le domande degli enti di cui al primo comma dell' art. 2, nonchè quelle degli enti provinciali del turismo, e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, salvo il disposto di cui al successivo articolo 14, devono essere indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia in cui si intende realizzare l'iniziativa.
Per gli interventi da realizzare nei comuni del circondario di Rimini, tali domande vanno indirizzate al presidente del comitato circondariale.
Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto di massima e dal piano finanziario.
Art. 13
Termini per la presentazione delle domande
Le domande che fanno carico all'esercizio finanziario 1975 dovranno pervenire al presidente della giunta provinciale o al presidente del comitato circondariale di Rimini non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande che fanno carico agli esercizi successivi al 1975 dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ciascun esercizio.
Per la istruttoria delle domande di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, le province e il comitato circondariale di Rimini possono avvalersi degli uffici degli enti provinciali per il turismo, previa intesa con le amministrazioni interessate.
Le domande per iniziative, a favore delle quali non sono stati concessi contributi per esaurimento dei fondi relativi all'esercizio di riferimento o che hanno avuto contributi relativi solo a stralci delle iniziative da realizzarsi, si considerano riferite anche agli esercizi successivi di validità della presente legge.
Art. 14
Iniziative da realizzarsi dalle province interessate
Entro il termine indicato nel precedente articolo, le amministrazioni provinciali dovranno deliberare le iniziative che intendono realizzare direttamente nell'ambito provinciale, approvando i relativi progetti di massima.
Per la realizzazione delle proprie iniziative, le province potranno utilizzare i fondi loro assegnati entro i limiti che saranno determinati dal Consiglio regionale in sede di formulazione dei criteri di intervento di cui all'art. 9 della presente legge.
La provincia di Forlì, qualora intenda realizzare iniziative in uno dei comuni del circondario di Rimini, dovrà avanzare istanza al presidente del comitato circondariale nei modi indicati all'art. 12 ed entro i termini indicati all'art. 13 della presente legge.
Art. 15
Inizio delle opere e degli impianti
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per opere ed impianti iniziati dopo l'1 gennaio 1974 e per forniture di mobili, arredamento ed attrezzature avvenute dopo la data predetta.
La spesa per l'acquisto del terreno per le opere ed impianti ammessi a contributo verrà determinata in conformità all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Art. 16
Assegnazione e concessione dei contributi
I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini sulla base delle direttive della Regione, sentito il parere degli EEPPT e previa consultazione degli enti e delle categorie interessate, provvederanno alla assegnazione dei contributi.
Non appena esecutive le deliberazioni di assegnazione, il presidente della giunta provinciale e del comitato circondariale di Rimini provvederanno a trasmetterle entro otto giorni alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e a darne comunicazione ai richiedenti ammessi, i quali, entro i termini fissati dai predetti enti, dovranno fornire la documentazione definitiva.
Sulla base della documentazione definitiva e della risultanza istruttoria, qualora positiva, il presidente della giunta provinciale e il presidente del comitato circondariale di Rimini provvederanno alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere dovranno essere ultimate o la data entro la quale dovranno essere attuati gli acquisti.
Art. 17
Erogazione dei contributi
I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'art. 5, lettera c), e agli enti di cui all' art. 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa dal presidente della giunta provinciale o del comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura od acquisto.
I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali e agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi, sui quali la erogazione sarà effettuata per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione della avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa.
Ai fini della erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle giunte provinciali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole province od al circondario di Rimini in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.
I presidenti delle province e del comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito medesima.
Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle province e del circondario.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal numero 56 al numero 61, compresi, del RD 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni. La Regione Emilia - Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.
I contributi in conto interessi a favore di operatori privati e a favore degli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione da adottarsi dalla giunta provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura o acquisto.
Qualora l'istituto bancario, al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo, avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corrisponderà il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso, che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario.
Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario.
Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al terzo comma del precedente articolo 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo.
Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, termini da prorogarsi una sola volta, le province e il circondario di Rimini provvederanno alla revoca della concessione.
La Regione, sulla base del predetto atto di revoca, provvederà al recupero dei contributi eventualmente erogati.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dal presidente della giunta provincale o dal comitato circondariale di Rimini, in sede di provvedimento di erogazione, in misura proporzionale alla spesa accertata.
Art. 18
Vincolo di destinazione
Gli immobili per i quali sono concessi contributi annui costanti, ad eccezione delle opere realizzate dagli enti di cui all'articolo 2 - primo comma della presente legge - e dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
Gli immobili, per i quali vengono concessi contributi in conto capitale, ad eccezione di quelli realizzati dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, sono vincolati per la durata di cinque anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
Gli immobili, per i quali vengono concessi i contributi su prestiti cambiari, sono vincolati, per tutta la durata dell'ammortamento del prestito, alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.
L'erogazione dei contributi è subordinata alla trascrizione, da effettuarsi a cura e spese dei beneficiari presso la conservatoria dei registri immobiliari, dei vincoli previsti dai commi precedenti.
Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.
La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo quando sia dimostrata la impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.
L'anticipato mutamento della destinazione comporta l'obbligo della restituzione dei contributi o le rate dei contributi erogati e l'estinzione totale del mutuo o del prestito cambiario.
Art. 19
Revoca della concessione
La concessione dei contributi può essere revocata dalla provincia o dal circondario di Rimini:
a) quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini del provvedimento di concessione o non venga realizzata in conformità alla documentazione presentata, salvo il caso che la variazione non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione provinciale o dal comitato circondariale di Rimini;
b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639.
Art. 20
Non cumulabilità dei contributi
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per quanto riguarda gli stessi impianti, opere e servizi, con altri contributi dello Stato, di enti pubblici o di diritto pubblico, oppure concessi da altre leggi regionali di intervento.
Art. 21
Finanziamento della legge
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli artt. 3, lettere a) e b) e 5, lettere d) ed e) della presente legge è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo sul bilancio dell'esercizio finanziario 1975, dotato di uno stanziamento di Lire 3.000.000.000.
Almeno il 20% degli stanziamenti di cui al precedente comma è riservato, compatibilmente con le domande pervenute, alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 - lettere d), e).
Al finanziamento delle spese di cui al primo comma, l'amministrazione regionale provvede:
a) quanto a L.1.500.000.000 mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. A tal fine viene ridotto per pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.1.500.000.000 mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla Regione Emilia - Romagna per l'esercizio finanziario 1975 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 lettere c) e d) e art. 5 lettere a), b) e c) della presente legge è stabilito, per l'anno 1975, un limite d' impegno di L.560.000.000.
Almeno il 40% dello stanziamento di cui al precedente comma è riservato, compatibilmente con le domande pervenute, alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 - lettere a), b), c).
L'annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1994, in dipendenza del limite d' impegno suddetto, ammonta a L.560.000.000.
Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 6 della presente legge, è stabilito per l'esercizio finanziario 1975 un limite d' impegno di L.40.000.000. La annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, in dipendenza del limite d' impegno suddetto, ammonta a L.40.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1975 all'onere complessivo di L.600.000.000 derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi di cui ai precedenti commi 4 e 7 del presente articolo, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, la cui copertura finanziaria è assicurata:
a) quanto a L.200.000.000 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno;
b) quanto a L.400.000.000 con l'incremento della quota del gettito della imposta locale sui redditi, spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 590 Sito esterno, applicata al bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui di cui all'art. 3 - lettere c), d) ed art. 5 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna stanzierà sul bilancio di previsione 1976 un ulteriore limite di impegno per un importo che sarà definito nei modi indicati nell'ultimo comma del presente articolo.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 6 della presente legge, la Regione Emilia - Romagna stanzierà sul bilancio di previsione per l'esercizio 1976 un ulteriore limite d' impegno per un importo che sarà definito nei modi indicati nell' ultimo comma del presente articolo.
La copertura finanziaria degli interventi di cui ai due commi immediatamente precedenti, sarà determinata con apposito provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzerà la acquisizione, e tenuto conto della assegnazione per l'esercizio 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione medesima.
Art. 22
Garanzia fidejussoria a favore degli enti locali territoriali
A favore degli enti locali territoriali, indicati al 1 comma dell'art. 2, che abbiano ottenuto il contributo in capitale di cui all'art. 3, lettere a) e b) della presente legge, ed a richiesta degli stessi, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi, per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico.
A favore degli enti locali territoriali indicati al 1 comma dell'art. 2, che abbiano ottenuto il contributo in conto ammortamento mutui di cui all'art. 3, lettere c) e d) della presente legge, qualora non possano provvedere, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti di entrata, alla garanzia dell'ammortamento dei relativi mutui, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria limitatamente alla parte residua della rata d' ammortamento del mutuo che non sia coperta dal contributo della Regione.
In caso di mancato pagamento da parte degli enti mutuatari della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2 comma del presente articolo.
Art. 23
Modalità per usufruire della garanzia fidejussoria
Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale gli enti mutuatari dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al proprio tesoriere;
b) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d' ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non ancora delegate riscosse dall'ente.
Art. 24
Finanziamento della spesa per la garanzia fidejussoria
Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 22 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio 1975 e per tutta la durata dell' ultimo dei limiti d' impegno ventennale iscritto a bilancio ai sensi del precedente art. 21, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di L.50.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria viene assicurata mediante il prelevamento dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, in applicazione della legge 22 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 marzo 1975

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