LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21
PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975
Art. 2
Il contributo annuale per il funzionamento dell' Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974 n, 38, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di lire 50.000.000, pari allo stanziamento dell'esercizio finanziario 1974.