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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 10
L'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 " Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole e successive modificazioni ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento di quota parte degli interventi di cui alla lettera d) del I comma dell'art. 1, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, di mutui per complessive L.7.000.000.000, rispettivamente per L.3.000.000.000 nel 1974, Lire 2.000.000.000 nel 1975, L.2.000.000.000 nel 1976, ad un tasso non superiore al 15% e di durata non superiore a venti anni, estinguibili in rate costanti semestrali e posticipate ".
b) Il V comma è sostituito dal seguente:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.800.000.000 per l'esercizio 1975, in L.1.120.000.000 a partire dall'esercizio 1976 e fino al 1994, in L.320.000.000 per l'esercizio 1995 ".
c) Il VII comma è sostituito dal seguente:
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di biancio ".
d) L'VIII comma è sostituito dal seguente:
" Alla maggiore spesa di L.800.000.000 prevista per il 1975 e di L.320.000.000 per il 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ".
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato ad apportare con decreto le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizo 1974 conseguenti alla approvazione del presente articolo.

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