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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 11
" Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L.2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) I commi V, VI e VII sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivi dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.378.000.000 a partire dall' esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio ".

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