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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 12
L'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 " Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive lire 7.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) Dopo il III comma è inserito il seguente:
" Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessare per gli adempimenti di cui ai precedenti commi ".
c) Il IV, V e VI comma sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.1.135.000.000 a partire dall' esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
" Alla maggiore spesa di L.1.135.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 599 Sito esterno ".

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