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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 16
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi dei precedenti artt. 13, 14 e 15, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.4.500.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 720.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

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