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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 17
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, ai sensi degli artt. 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d' impegno di L.100.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L.100.000.000 e vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, ai sensi degli artt. 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d' impegno di L.100.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L.100.000.000, e vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.

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