LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21
PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975
Art. 18
Ai maggiori oneri disposti dai precedenti articoli a carico dell'esercizio finanziario 1975, nei confronti dell'esercizio precedente, si fa fronte con le disponibilità globali di nuove risorse previste dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.