Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 7
L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17 " Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 " Potenziamento delle strutture produttive zootecniche ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:
" Art. 3 - Autorizzazione a contrarre mutui - Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per lire 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo; oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.1.920.000.000 per l'esercizio 1975, in L.2.880.000.000 a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1994, in L.960.000.000 per l'esercizio 1995. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Alla maggiore spesa di L.1.920.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L.960.000.000 prevista per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno

Espandi Indice