Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Art. 9
L'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1974, n. 24 " Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a venti anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) Il V, VI e VII comma sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.640.000.000, a partire dall' esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
" Alla maggior spesa di L.640.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ".

Espandi Indice