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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21

PROVVEDIMENTO ANNUALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI ORGANICHE NEI DIVERSI SETTORI D' INTERVENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 15 aprile 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1974, n. 10 " Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza ", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa complessiva di L.150.000.000, comprensiva dell'autorizzazione di spesa per L.50.000.000, già contenuta con riferimento allo stesso esercizio nell'articolo 7 della legge stessa.
Con la modificazione di cui al I comma del presente articolo, lo stanziamento di spesa di cui al capitolo 08530 " Spese per le celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza " viene riportato allo stesso importo già autorizzato per l'esercizio 1974.
Art. 2
Il contributo annuale per il funzionamento dell' Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974 n, 38, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di lire 50.000.000, pari allo stanziamento dell'esercizio finanziario 1974.
Art. 3
Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 " Promozione di attività culturali ed informative ", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.200.000.000, pari allo stanziamento già autorizzato dalla stessa legge per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 4
Il contributo annuale per il funzionamento dell' Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna, istituito con legge regionale 26 agosto 1974 n. 46, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di L.100.000.000
Art. 5
Il contributo annuale per il funzionamento dell' Istituto regionale per la sicurezza sociale " Bernardino Ramazzini ", istituito con legge regionale 18 maggio 1974 n. 16, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di L.80.000.000.
Art. 6
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 " Contributi per la stipula di cinquantotto convenzioni di ricerca per la formazione e l'orientamento medico - sociale di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia - Romagna ", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa complessiva di L.58.000.000, comprensiva della autorizzazione di spesa per L.29.000.000 già contenuta, con riferimento allo stesso esercizio, nell'articolo 10 della soprarichiamata legge.
Art. 7
L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17 " Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 " Potenziamento delle strutture produttive zootecniche ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:
" Art. 3 - Autorizzazione a contrarre mutui - Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per lire 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo; oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell' entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.1.920.000.000 per l'esercizio 1975, in L.2.880.000.000 a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1994, in L.960.000.000 per l'esercizio 1995. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Alla maggiore spesa di L.1.920.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L.960.000.000 prevista per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno
Art. 8
All'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 25 " Rifinanziamento della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 " Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico - forestale nell'ambito del territorio regionale ", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L.2.800.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) Il V, VI e VII comma sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.425.000.000 a partire dall' esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
" Alla maggiore spesa di L.425.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ".
Art. 9
L'art. 13 della legge regionale 1 luglio 1974, n. 24 " Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a venti anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) Il V, VI e VII comma sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.640.000.000, a partire dall' esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
" Alla maggior spesa di L.640.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ".
Art. 10
L'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 " Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole e successive modificazioni ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento di quota parte degli interventi di cui alla lettera d) del I comma dell'art. 1, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, di mutui per complessive L.7.000.000.000, rispettivamente per L.3.000.000.000 nel 1974, Lire 2.000.000.000 nel 1975, L.2.000.000.000 nel 1976, ad un tasso non superiore al 15% e di durata non superiore a venti anni, estinguibili in rate costanti semestrali e posticipate ".
b) Il V comma è sostituito dal seguente:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.800.000.000 per l'esercizio 1975, in L.1.120.000.000 a partire dall'esercizio 1976 e fino al 1994, in L.320.000.000 per l'esercizio 1995 ".
c) Il VII comma è sostituito dal seguente:
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di biancio ".
d) L'VIII comma è sostituito dal seguente:
" Alla maggiore spesa di L.800.000.000 prevista per il 1975 e di L.320.000.000 per il 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ".
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato ad apportare con decreto le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizo 1974 conseguenti alla approvazione del presente articolo.
Art. 11
" Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L.2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) I commi V, VI e VII sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivi dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.378.000.000 a partire dall' esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio ".
Art. 12
L'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 " Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano ", concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:
a) Il I comma è sostituito dal seguente:
" Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive lire 7.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15% annuo, oneri fiscali esclusi ".
b) Dopo il III comma è inserito il seguente:
" Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessare per gli adempimenti di cui ai precedenti commi ".
c) Il IV, V e VI comma sono sostituiti dai seguenti:
" L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L.1.135.000.000 a partire dall' esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
" Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
" Alla maggiore spesa di L.1.135.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettante alla Regione ai sensi della lettera c), art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 599 Sito esterno ".
Art. 13
Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3 " Interventi per il finanziamento dei Centri socio - sanitari realizzati dagli Enti locali e dai loro Consorzi ", è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975 la spesa di Lire 2.000.000.000.
Art. 14
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13 " Interventi a favore delle imprese artigiane che intendono insediarsi in aree destinate dai Comuni ad attività produttive ", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.2.000.000.000.
Art. 15
Per la concessione di contributi in conto capitale, di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 " Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio ed alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci ", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L.500.000.000.
Art. 16
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi dei precedenti artt. 13, 14 e 15, la Regione Emilia - Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.4.500.000.000.
Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi.
E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue Lire 720.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 17
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, ai sensi degli artt. 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d' impegno di L.100.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L.100.000.000 e vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, ai sensi degli artt. 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d' impegno di L.100.000.000.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L.100.000.000, e vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.
Art. 18
Ai maggiori oneri disposti dai precedenti articoli a carico dell'esercizio finanziario 1975, nei confronti dell'esercizio precedente, si fa fronte con le disponibilità globali di nuove risorse previste dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 aprile 1975

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