LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 22
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA D' INTERESSE A CARICO DEI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DISPOSTI CON LEGGI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 15 aprile 1975
Art. 1
Le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 397 , si applicano anche sui finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti, recanti provvidenze creditizie per il settore agricolo.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale verrà provveduto, secondo i criteri di cui al precedente comma, alla modificazione con decorrenza dal 17 settembre 1974, della quota di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con le leggi regionali.