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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 22 aprile 1975

INDICE

Art. 1 - Scopi della legge
Art. 2 - Affidamento dei lavori
Art. 3 - Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della CTR.
Art. 4 - Modalità per la concessione dei contributi
Art. 5 - Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici
Art. 6 - Determinazione del fondo
Art. 7 - Finanziamento col ricorso al credito
Art. 8 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Scopi della legge
La Regione Emilia - Romagna, per assolvere le funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale, per favorire l'attività di pianificazione degli enti territoriali nonchè l'attività di ricerca dell'istituto dei beni culturali si doterà di una carta plano - altimetrica di base denominata " Carta Tecnica Regionale " ( CTR) e di carte operative di ambito regionale o sub - regionale riguardanti i fenomeni ecologici, economici, culturali, amministrativi, demografici, urbanistici e sanitari.
La Regione Emilia - Romagna si doterà inoltre, per gli stessi fini, di riprese fotografiche speciali per studi a livello scientifico connessi a ricerche di carattere fisico, geo - morfologico, faunistico, vegetazionale e di geografia antropica; di un archivio fotografico e strumenti idonei alla lettura e all'archiviazione delle carte e degli elaborati di cui al presente articolo.
Art. 2
Affidamento dei lavori
La Giunta regionale affiderà i lavori per la elaborazione e la realizzazione delle carte e delle foto di cui all'art. 1 della presente legge a istituti di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti o a ditte altamente specializzate, scelti a trattativa privata.
I soggetti incaricati procederanno all'esecuzione dei lavori in base a programmi predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale nonchè in base a " Capitolati speciali dei lavori " di volta in volta predisposti dalla Giunta.
I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 Sito esterno, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al RD 22 luglio 1939, n. 1732.
Art. 3
Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della CTR.
Per la realizzazione della Carta Tecnica Regionale di cui all'art. 1, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, i Comitati comprensoriali, le Province e gli altri enti pubblici dell'Emilia - Romagna che intendono fare eseguire in proprio la CTR relativa al loro territorio o a parte di esso, possono presentare alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il loro piano di riduzione cartografica in scala 1: 5.000 o in scala 1: 10.000.
La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa di riduzione cartografica con un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente.
Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i Comuni e gli altri enti pubblici della regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la riduzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della carta tecnica regionale.
Art. 4
Modalità per la concessione dei contributi
Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:
a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della CTR relativa al territorio prescelto;
b) che la riduzione cartografica sia eseguita in conformità alle norme tecniche stabilite nel capitolato speciale dei lavori, di cui all'art. 2 della presente legge;
c) che i lavori siano terminati entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge;
d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad una apposita commissione della Regione nominata dal Presidente della Giunta regionale.
Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della Giunta regionale i seguenti documenti:
a) una copia della delibera di spesa;
b) due controtipi degli originali fotoincisi su pellicola elioriproducente;
c) due copie eliografiche di tutti gli " elementi " eseguiti;
d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.
Art. 5
Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici
La Regione produrrà a suo carico le riprese e i materiali citati agli artt. 3 e 4, ne gestirà la distribuzione e venderà copie ed elaborati del prodotto a chiunque ne faccia richiesta.
Il prezzo per ogni oggetto sarà determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.
I proventi della vendita dei prodotti sopramenzionati saranno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
Gli enti che avranno fruito del contributo fino al cinquanta per cento per la realizzazione della CTR potranno cedere a loro volta copie eliografiche degli " elementi " della CTR di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione.
Art. 6
Determinazione del fondo
Per le finalità indicate nella presente legge la Regione Emilia - Romagna provvederà, negli esercizi finanziari a partire dal 1975, allo stanziamento di fondi la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.
Art. 7
Finanziamento col ricorso al credito
Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la Regione Emilia - Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della Regione Emilia - Romagna.
Art. 8
Norma finale
L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spesa a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui al precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 aprile 1975

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