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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 luglio 1977 n. 32

Art. 3
Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della cartografia regionale
Per la realizzazione della Carta Tecnica Regionale e delle carte tematiche di cui all'art. 1, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, i Comitati comprensoriali, le Province e gli altri enti pubblici dell'Emilia-Romagna che intendono fare eseguire in proprio la cartografia relativa al loro territorio o a parte di esso, devono presentare alla Regione il loro piano di produzione cartografica nelle scale previste nei rispettivi capitolati speciali dei lavori.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa della produzione cartografica con un contributo dal 30 al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente.
Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i Comuni e gli altri enti pubblici della Regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la produzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della cartografia regionale.

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