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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 luglio 1977 n. 32

Art. 4
Modalità per la concessione dei contributi
Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:
a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della CTR o delle carte tematiche di cui all'art. 1 relative al territorio prescelto;
b) che il prodotto cartografico sia conforme alle norme tecniche stabilite nei capitolati speciali dei lavori di cui all'art. 2 della presente legge;
c) che i lavori siano terminati entro i termini contrattualmente stabiliti;
d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad apposite commissioni nominate dal Presidente della Giunta regionale.
Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della Giunta regionale i seguenti documenti ed elaborati:
Per la Carta Tecnica Regionale:
a) una copia della delibera di spesa;
b) un tipo e un controtipo di ogni originale, fotoincisi su pellicola elioriproducente;
c) due copie eliografiche di tutti gli "elementi" eseguiti;
d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.
Per la cartografia tematica:
a) una copia della delibera di spesa;
b) i lucidi originali relativi ad ogni colore, conformi al capitolato speciale dei lavori, pronti per la stampa;
c) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

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