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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 24

FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 8 luglio 1977 n. 32

Art. 5

(sostituiti commi 1 e 4 da art. 5 L.R. 8 luglio 1977 n. 32)

Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici
La Regione produrrà a suo carico le riprese fotografiche ed i materiali citati all'art. 1; gestirà la distribuzione e venderà copie di quanto prodotto anche dagli altri enti che avranno fruito del contributo, a chiunque ne faccia richiesta.
Il prezzo per ogni oggetto sarà determinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.
I proventi della vendita dei prodotti sopramenzionati saranno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
Gli enti che avranno fruito del contributo per la realizzazione della CTR o delle carte tematiche potranno cedere a loro volta copie del materiale cartografico di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione.

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