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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 35

INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PSICHIATRICA SUL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 30 maggio 1975

INDICE

Art. 8 - E' approvato l'elenco allegato alla presente legge.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli enti ospedalieri indicati nell'allegato alla presente legge sono autorizzati, in deroga all'art. 3 - lett. g) della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, a contrarre mutui di durata non superiore ai trentacinque anni ad un tasso non superiore al 13,00% annuo, per il finanziamento delle opere ospedaliere, ivi comprese le attrezzature, nonchè l'acquisto di strutture edilizie e corrispondenti attrezzature ospedaliere esistenti, di cui al suddetto allegato.
Alle stesse condizioni è autorizzata la contrazione di mutui da parte dei comuni proprietari di immobili destinati in atto all'assistenza ospedaliera e da questi a qualsiasi titolo affidati in gestione ad enti ospedalieri, nonchè delle amministrazioni provinciali indicate nello stesso allegato per il finanziamento di opere di edilizia psichiatrica.
Le autorizzazioni, di cui al presente articolo, si riferiscono anche ad opere la cui costruzione sia ultimata o in fase avanzata di esecuzione, ovvero che siano già state appaltate, se nel frattempo siano intervenute variazioni di prezzo o siano state approvate perizie di variante, sempre secondo quanto risulta dall'allegato.
Art. 2
I mutui di cui al primo comma dell'articolo precedente saranno assunti con deliberazione del consiglio d' amministrazione degli enti ospedalieri, previo il parere di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Si applicano alle suddette opere le norme di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5, in quanto applicabili.
Le norme di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, si applicano anche alle opere finanziate ai sensi del secondo comma del precedente art. 1.
Art. 3
La Regione Emilia - Romagna concede contributi annui costanti fino ad un massimo di trentacinque anni, in ragione del cento per cento della rata di ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri e dai comuni ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
La Regione contribuisce altresì, negli stessi termini di cui al I comma, al finanziamento delle opere di edilizia psichiatrica di cui in allegato, fino ad un massimo del cento per cento della rata di ammortamento dei mutui contratti dalle amministrazioni provinciali.
Tali contributi saranno erogati dalla Regione direttamente agli istituti di credito preposti al finanziamento, alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui.
Art. 4
Le disponibilità residue accertate sul limite di impegno trentacinquennale di cui al primo comma dell'art. 1, nonchè le disponibilità derivanti dalle revoche rese possibili dall'applicazione del I comma dell'art. 23 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5, costituiscono un fondo di riserva da utilizzarsi da parte della Giunta regionale, per la concessione dei contributi annui costanti occorrenti per il finanziamento di eventuali maggiori spese derivanti da aumenti di asta, da revisione prezzi, da comprovate maggiori necessità emerse nel corso dei lavori. Detti fondi possono essere altresì utilizzati per il finanziamento di ulteriori opere da definire con atto deliberativo del Consiglio regionale.
Art. 5
Qualora l'importo dei lavori determinato in sede di collaudo, comprensivo delle spese relative a perizie suppletive e di variante e aumentato, ove spetti, degli oneri eventuali per revisione dei prezzi, risulti inferiore alla somma mutuata ed ammessa a contributo, il corrispondente contributo in conto ammortamento verrà opportunamente ridotto con il decreto di omologazione degli atti di collaudo.
Le somme che si renderanno in tale modo disponibili sul limite di impegno andranno ad aggiungersi al fondo di riserva di cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 6
I mutui contratti nell'ambito della autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge sono erogati dall' istituto mutuante in ratei determinati sulla base delle modalità indicate dall'art. 21 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5.
Gli interessi maturati sulle somme non erogate vengono corrisposti annualmente dall'istituto mutuante direttamente alla Regione Emilia - Romagna: per intiero, nel caso dei mutui contratti dagli enti ospedalieri; in proporzione alla percentuale di contributo assegnata sulla rata di ammortamento, nel caso dei mutui contratti dalle amministrazioni provinciali.
Art. 7
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 3, è stabilito per l'esercizio finanziario 1975 un limite d' impegno di L.2.723.000.000. A tal fine è autorizzata la iscrizione nei bilanci di previsione, a partire dal 1975 fino al 2009, di un apposito capitolo di spesa dotato di una annualità di stanziamento pari al limite d' impegno di cui sopra, la cui copertura finanziaria è assicurata annualmente dalla corrispondente assegnazione statale sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Per l'esercizio finanziario 1975, all'onere di Lire 2.723.000.000 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, sul quale la somma si è resa disponibile in seguito alla assegnazione di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato in gazzetta ufficiale 25 ottobre 1974, ricorrendo alla facoltà consentita dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.
Art. 8
E' approvato l'elenco allegato alla presente legge.
Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, può apportare modificazioni al suddetto elenco.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in diminuzione:
Cap.75200 "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.2.723.000.000
l bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazioni in aumento:
Cap.65120" Contributi in conto interessi per il finanziamento di opere di edilizia ospedaliera e psichiatrica e relative attrezzature, sul territorio dell'Emilia - Romagna( cni) - (titolo II, sezione III, categoria 11a, rubrica I)
L.2.723.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 maggio 1975

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