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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 2
Contributi per la ristrutturazione e il risanamento di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di ristrutturazione di interi complessi di edilizia economica e popolare compresi nei centri urbani di proprietà o in gestione agli IACP e di quelli delle cooperative a proprietà indivisa, è prevista la concessione di contributi annui costanti, fino ad un massimo di quindici annualità, nella misura massima del 5% sull'importo degli investimenti deliberati dal consiglio d' amministrazione dell'ente.
Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate almeno per il 70% agli IACP.

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