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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 3
Contributi a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Per agevolare gli interventi di costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa o individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, già fruenti di contributo ai sensi dell'articolo 68 - lett. b) e articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, ovvero agevolata già fruente di contributo statale, sono concessi contributi annui costanti fino ad un massimo di quindici annualità nella misura massima del 5% a favore delle cooperative a proprietà indivisa e nella misura massima del 2% a favore delle cooperative a proprietà individuale, sull'importo degli investimenti programmati.
Qualora trattisi di programmi già in corso di esecuzione, i contributi potranno essere concessi solo se i lavori siano iniziati dopo la data del 22 giugno 1972.
Le somme stanziate per la concessione di contributi di cui al presente articolo, nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, saranno riservate fino al 90% alle cooperative a proprietà indivisa.

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