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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 36

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 30 maggio 1975

Art. 8
Erogazione dei contributi
La erogazione dei contributi compete alla Giunta regionale o, su delega di questa, al Presidente o ad un componente della Giunta stessa.
L'erogazione dei contributi inizia con la scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo ovvero, qualora trattisi di programmi in corso di costruzione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo.
I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati.

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